Regolamento UE relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

Lo scorso 11 luglio 2019 è stato pubblicato il regolamento UE n.1148/2019 relativo alla commercializzazione e all’uso di precursori esplosivi, che si applica a partire dallo scorso 1 febbraio 2021.

Il provvedimento comunicatorio introduce norme per la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze e miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione di esplosivi artigianali.
Lo scopo del regolamento è pertanto quello di limitare la disponibilità di tali sostanze o miscele per i privati imponendo, tuttavia, un’adeguata segnalazione alle autorità nel caso in cui si verifichino transazioni sospette, al fine di prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi.

Le disposizioni contenute nel provvedimento possono essere suddivise in due categorie:

precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, quali l’acido nitrico, il perossido di idrogeno e il nitrato di ammonio e l’acido solforico. Questi non devono essere messi a disposizione, introdotti, detenuti o usati dai privati, a meno che le loro concentrazioni siano inferiori a limiti specifici;

precursori di esplosivi disciplinati, quali l’acetone, il nitrato di sodio e le polveri di magnesio.

Nel caso in cui si verifichino transazioni sospette, delle sparizioni e dei furti significativi in entrambe le categorie vi è l’obbligo di segnalarlo entro 24 ore alle autorità competenti.

Il provvedimento prevede che gli operatori economici che forniscono precursori esplosivi disciplinati ad altri operatori sono tenuti a informare l’acquirente circa la presenza di restrizioni o di obblighi di segnalazione.

Nel caso in cui la fornitura abbia ad oggetto precursori esplosivi soggetti a restrizioni l’operatore economico deve:

  • verificare il documento attestante l’identità e la licenza della persona in caso di cessione a privati;
  • verificare le informazioni sul potenziale cliente e l’uso che intende fare dei precursori in caso di cessione a un utilizzatore professionale o a un altro operatore economico;
  • conservare le informazioni sugli acquisti per 18 mesi;
  • rifiutare di mettere a disposizione i precursori di esplosivi se ritengono che la transazione sia sospetta;
  • segnalare le sparizioni e i furti significativi entro 24 ore al punto di contatto nazionale.

 

Il provvedimento prevede inoltre che gli operatori economici e i mercati online devono segnalare le transazioni sospette, se il potenziale cliente dei precursori esplosivi disciplinati non è in grado di precisare o sembra essere estraneo all’uso dichiarato o intende acquistarne in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite o non voglia fornire un documento o insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti.

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare Roberto Corsini al numero 0187 5985 123