Coronavirus – decreto “Cura Italia” – proroga termine presentazione domande NASPI e DIS-COLL

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, l’INPS ha fornito una prima illustrazione delle disposizioni concernenti la proroga dei termini di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL (cfr. nostra circolare n. 102 del 2020).

Per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine ordinario di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL, fissato in 68 giorni, è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine, da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Nell’ipotesi di presentazione di domande di NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio.

È stata altresì prevista la proroga di 60 giorni del termine (ordinariamente fissato a 30 giorni) per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata, nonché per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma o subordinata o parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni.

Le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate d’ufficio.

Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto verranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.

 

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