Codice del consumo – Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata – Obbligo dal 27 settembre 2026 – Sezione dedicata sul sito del MIMIT per la corretta attuazione

Il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 ha dato attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione.

In particolare, la Direttiva interviene sul Codice del consumo inserendo due nuovi strumenti informativi per i consumatori: l’avviso armonizzato e l’etichetta armonizzata. I due strumenti informano il consumatore rispettivamente dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e i suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni (avviso armonizzato) e dell’eventuale garanzia commerciale di durabilità che il produttore ha la facoltà di offrire al consumatore e che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni (etichetta armonizzata).

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, inoltre, con la circolare del 27 agosto 2026 “Tutela dalle pratiche sleali e responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde”, ha segnalato che sul proprio sito è stata creata una sezione appositamente dedicata all’avviso
armonizzato e all’etichetta armonizzata con indicazione degli elementi grafici e di contenuto e la possibilità di scaricare direttamente i relativi format, raggiungibile CLICCANDO QUI

L’avviso armonizzato dovrà essere esposto obbligatoriamente da parte dei venditori a partire dal 27 settembre 2026 sia negli esercizi di vendita (anche su area pubblica) sia on-line, al fine di informare i consumatori dell’esistenza della garanzia legale minima di due anni per i beni venduti nell’Unione Europea, nonché delle modalità per acquisire maggiori informazioni attraverso il QR code presente nell’avviso e delle procedure da seguire in caso di non conformità dei beni.