Tax credit ristrutturazione: riaperti i termini per la presentazione delle domande.

Il Ministero ha riaperto i termini per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi del DM 7 maggio 2015 . Per accedere alla procedura di sostegno alle spese specifiche per opere edilizie di miglioramento delle strutture alberghiere, è necessario attestarle attraverso la registrazione sulla nuova piattaforma del Mibact in corso di pubblicazione.

La compilazione della domanda è prevista  dalle ore 10 del 21 febbraio 2019 sino al 21 marzo 2019 mentre l’invio dell’istanza va effettuato mediante “click day” dalle 10 del 4 aprile 2019 .

 

Imprese ammissibili

Il credito d’imposta viene riconosciuto alle imprese turistiche sotto descritte esistenti alla data del 1 gennaio 2012, nella misura del 65% dei costi ammissibili nel limite del regime “de minimis” di cui Reg. UE 1407/2013 e si applica alle spese sostenute dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 , non è cumulabile ed è valido per:

  • strutture alberghiere ossia: alberghi, villaggi albergo, le RTA, gli alberghi diffusi, nonché quelle determinate dalle leggi regionali di settore con non meno di sette camere;
  • agriturismi come definiti dalla legge 20 febbraio 2006 n. 96;

Investimenti ammissibili

  • interventi di manutenzione straordinaria quali a titolo di esempio consolidamento delle strutture portanti interne;
  • opere di sotto murazione, opere di sostegno e di contenimento;
  • consolidamento di strutture portanti perimetrali e coperture nonché adeguamento del loro spessore e delle loro caratteristiche alle esigenze di isolamento;
  • sostituzione, senza modifiche geometriche, della struttura portante della copertura deumidificazione, sostituzione di solai, apertura e chiusura di porte, creazione, eliminazione o modificazione di partizioni verticali interne, di locali per servizi igienici e tecnologici, rifacimento di collegamenti verticali interni a una singola unità immobiliare;
  • dotazione di nuovi impianti;
  • interventi atti a rinnovare parti strutturali, molta importanza è data anche agli interventi strutturali i quali devono consentire di ottenere la documentazione tecnica che dimostri la sicurezza statica;
  • interventi di realizzazione o integrazione di servizi igienico sanitari e tecnologici;
  • interventi di frazionamento o fusione di unità immobiliari con esecuzione di opere;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo;
  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche con realizzazione anche di impianti quali ascensori o servoscale compresi gli interventi atti ad eliminare ostacoli fisici che possano comportare disagio alla mobilità compresa la segnalazione ed accorgimenti atti ad a consentire l’orientamento e la riconoscibilità anche ad ipovedenti e sordi;
  • la progettazione di prodotti, ambienti e programmi funzionali all’attività e mirati alla eliminazione di barriere sensoriali e di comunicazione.

Sono inoltre ammessi gli interventi di efficentamento energetico quali:

  • riqualificazione energetica su impianti e strutture;
  • interventi sull’involucro edilizio atti a contenere i consumi energetici quali isolamento delle coperture,
  • isolamento di pareti perimetrali e pavimenti;
  • interventi di sostituzione parziale o totale degli impianti di climatizzazione con impianti di nuova generazione come impianti geotermici, caldaie a condensazione, caldaie a biomassa, pannelli solari;
  • interventi per l’adozione di misure antisismiche mediante valutazione della classe di rischio, la progettazione degli interventi compresi i miglioramenti del comportamento sismico ;
  • interventi per l’acquisto di mobili e componenti di arredo comprese cabine docce, cucine, apparecchi di illuminazione, attrezzature sportive strumentazioni per convegni e arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere all’interno delle strutture ricettive.

Procedura di accesso al credito di imposta

La procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta prevede la predisposizione di una domanda  l’anno successivo rispetto a quello di effettuazione delle spese.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve contenere:

  • costo complessivo degli interventi effettuati;
  • attestazione delle spese sostenute, mediante fatture, bonifici di pagamento;
  • il credito d’imposta spettante;
  • gli estremi dei titoli abilitativi necessari per gli interventi (CILA, SCIA, Permesso di Costruire);
  • dichiarazione dell’imprenditore con elenco dei lavori effettuati;
  • dichiarazione relativa ad altri aiuti ‘de minimis’ eventualmente fruiti.

La domanda, inviata tramite portale, viene esaminata dagli uffici del Ministero dei beni culturali e del turismo, i quali comunicano all’impresa il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione.

Il credito d’imposta riconosciuto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativo al periodo d’imposto per il quale è concesso il credito, mediante compilazione e presentazione on line del Modello F24 delle Agenzie delle Entrate.

Le risorse verranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e elenco delle domande ammesse viene pubblicato sul sito del Mibact, indicando l’ammontare delle risorse utilizzate e quelle ancora disponibili.
Nel caso in cui a seguito di controlli da parte degli uffici del Ministero si riscontri il mancato rispetto delle condizioni richieste o la non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Mibact ha la possibilità di revocare il credito d’imposta accertando l’insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del decreto o nel caso di documentazione carente o falsità nelle dichiarazioni.

Per ulteriori informazioni contattare Silvia D’Elia 0187 5985101

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