Nuovo regolamento UE sugli imballaggi: dal 12 agosto nuovi obblighi per le imprese
Dal 12 agosto 2026 sarà obbligatorio rispettare il nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). Il regolamento si applica, in generale, a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale e dal contesto di utilizzo.
Quando un imballaggio è conforme secondo il nuovo Regolamento?
Gli obblighi di conformità riguardano, in particolare:
- sostanze contenute negli imballaggi
- riciclabilità,
- contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica,
- materie prime a base biologica,
- compostabilità,
- riduzione al minimo degli imballaggi,
- riutilizzabilità ed etichettatura.
Principali obblighi per ruolo
| Ruolo dell’impresa | Principali obblighi |
| FABBRICANTE | È responsabile della conformità dell’imballaggio ai requisiti applicabili. Prima dell’immissione sul mercato deve effettuare, direttamente o tramite terzi, la valutazione della conformità, predisporre la documentazione tecnica e redigere la Dichiarazione di Conformità UE. Deve inoltre garantire che il processo produttivo mantenga la conformità dell’imballaggio. Documentazione tecnica e dichiarazione devono essere conservate per 5 anni per gli imballaggi monouso e 10 anni per quelli riutilizzabili. |
| IMPORTATORE | Prima di immettere sul mercato UE un imballaggio proveniente da un Paese terzo deve verificarne la conformità, assicurarsi che siano disponibili la documentazione tecnica e la Dichiarazione di Conformità UE e che siano rispettati gli obblighi previsti dal Regolamento. La Dichiarazione di Conformità è redatta dal fabbricante e deve essere richiesta e controllata dall’importatore. |
| DISTRIBUTORE | Deve assicurarsi che gli imballaggi messi a disposizione sul mercato rispettino i requisiti applicabili, prestando particolare attenzione alle informazioni/etichettatura e alla documentazione (dichiarazione di conformità) che deve accompagnare il prodotto e deve essere richiesta al fabbricante e/o importatore di imballaggi. Se immette sul mercato l’imballaggio con proprio nome o marchio, oppure lo modifica in modo da incidere sulla conformità, assume il ruolo di fabbricante e quindi i relativi obblighi.
Deroga per le Microimprese: Le aziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro che commissionano imballaggi personalizzati con il proprio marchio a un fornitore stabilito in Italia trasferiscono la qualifica e gli obblighi di “Fabbricante” al fornitore stesso. |
| UTILIZZATORE | Il mero utilizzatore finale, cioè l’impresa che utilizza il prodotto ricevuto senza rimetterlo a disposizione sul mercato, non è destinatario di specifici obblighi in quanto tale.
Diversamente, l’impresa che si avvale di un sistema di riutilizzo degli imballaggi dovrà rispettare le prescrizioni previste dal nuovo Regolamento. |
Utilizzo del proprio marchio sull’imballaggio
La qualificazione dell’impresa deve essere effettuata sulla base dell’attività svolta nella filiera. In particolare, un’impresa che commercializza un imballaggio con il proprio marchio può essere considerata fabbricante; analogamente, un importatore o distributore che modifica l’imballaggio in modo tale da condizionarne la conformità assume gli obblighi del fabbricante.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Chiara Varese alla mail varese.c@confcommerciolaspezia.it oppure al numero 0187 5985144

