Nuove regole per la sicurezza delle piscine: cosa devono verificare i pubblici esercizi
Ieri sera è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 142 di conversione del decreto legge n. 108/2026 recante “disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità” (c.d. DL “SPORT”) che introduce, tra le altre, una nuova regolamentazione in materia di sicurezza degli impianti natatori.
La nuova disciplina, inserita attraverso l’articolo 4-bis nel corso dell’iter parlamentare presso la Camera dei Deputati, riguarda anche i pubblici esercizi che mettono a disposizione della propria clientela una piscina. E nasce dall’esigenza di rafforzare il livello di tutela dei bagnanti, anche alla luce dei recenti episodi di cronaca che hanno evidenziato i rischi connessi ai sistemi di aspirazione e ricircolo dell’acqua non adeguatamente progettati, installati o manutenuti.
La nuova disposizione stabilisce che le piscine pubbliche e private destinate a un’utenza pubblica, comprese quelle a uso collettivo, devono essere dotate di sistemi dell’acqua progettati e realizzati in modo da garantire condizioni di sicurezza idonee a impedire fenomeni di aspirazione pericolosi.
In particolare, dovranno essere verificati tutti gli elementi che compongono il sistema di movimentazione dell’acqua – tra cui prese di aspirazione, griglie di fondo, bocchettoni, scarichi e dispositivi analoghi – affinché non possano generare vortici o una forza di aspirazione tale da determinare il cosiddetto “effetto ventosa”, vale a dire l’intrappolamento di parti del corpo dei bagnanti con conseguenze potenzialmente gravi.
L’obbligo, dunque, riguarda non soltanto la presenza dei dispositivi previsti, ma anche la loro corretta funzionalità e idoneità rispetto alle caratteristiche dell’impianto.
In caso di mancato adeguamento, l’autorità competente potrà disporre la chiusura dell’impianto natatorio fino alla completa eliminazione delle condizioni di rischio e al ripristino della conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa.
Un elemento a cui fare particolare attenzione riguarda l’assenza di un periodo transitorio. La legge di conversione, infatti, non prevede termini differiti per l’adeguamento: l’articolo 4-bis entra in vigore oggi stesso, vale a dire il giorno successivo alla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, conseguentemente le relative prescrizioni risultano già pienamente operative.
Alla luce dell’immediata vigenza della nuova disciplina, i pubblici esercizi dotati di piscine accessibili alla clientela sono tenuti ad attivarsi tempestivamente per verificare la conformità degli impianti e delle relative dotazioni di sicurezza ai nuovi requisiti previsti dalla normativa e procedere, ove necessario, agli interventi di adeguamento.

