Nuove disposizioni sull’utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni email.Termine di adeguamento 29 ottobre 2026

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con Provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, ha adottato specifiche Linee guida in materia di utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica.

Le disposizioni riguardano i soggetti che utilizzano strumenti di tracciamento delle email, in particolare nell’ambito dell’invio di newsletter, comunicazioni promozionali e attività di email marketing.

Il termine previsto per l’adeguamento alle Linee guida è fissato al 29 ottobre 2026.

 

1. Cosa sono i tracking pixel

I tracking pixel sono strumenti tecnologici, generalmente costituiti da immagini di dimensioni molto ridotte e non visibili al destinatario, che possono essere inseriti nelle comunicazioni email per rilevarne l’apertura e raccogliere informazioni relative alle modalità di consultazione.

Tali strumenti possono consentire, ad esempio, di:

  • Verificare l’avvenuta apertura delle email da parte dei destinatari;
  • Rilevare il numero e il momento delle aperture;
  • Acquisire informazioni tecniche relative al dispositivo utilizzato e all’indirizzo IP;
  • Analizzare il comportamento dei destinatari rispetto alle comunicazioni ricevute.

Queste funzionalità possono essere presenti nelle piattaforme utilizzate per l’invio di newsletter e comunicazioni commerciali, nonché in alcuni software gestionali e sistemi CRM.

 

2. Ambito di applicazione

Le Linee guida si applicano ai soggetti pubblici e privati che, a qualsiasi titolo, utilizzano tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica.

In particolare, le disposizioni possono interessare le aziende che:

  • Utilizzano piattaforme per l’invio di newsletter e comunicazioni promozionali (ad esempio Mailchimp, Brevo, MailUp o servizi analoghi);
  • Impiegano software gestionali o CRM dotati di funzionalità di monitoraggio dell’apertura delle email;
  • Effettuano campagne di email marketing attraverso strumenti che consentono di raccogliere informazioni sul comportamento dei destinatari.

Le aziende che utilizzano la posta elettronica esclusivamente per le ordinarie comunicazioni con clienti, fornitori e altri interlocutori, senza avvalersi di strumenti di tracciamento, non sono interessate da specifici obblighi di adeguamento derivanti dalle presenti Linee guida.

 

3. Principali adempimenti previsti

Per i soggetti che utilizzano tracking pixel, il Garante ha individuato specifiche indicazioni finalizzate a garantire la trasparenza dei trattamenti e la tutela dei diritti degli interessati.

In particolare, dovranno essere verificati i seguenti aspetti:

Informativa privacy

L’informativa resa agli interessati dovrà riportare indicazioni chiare e trasparenti in merito all’eventuale utilizzo di tracking pixel, specificandone le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali raccolti.

Acquisizione del consenso

L’utilizzo di tracking pixel per finalità di monitoraggio individuale e analisi dei comportamenti dei destinatari richiede, di norma, l’acquisizione di un consenso preventivo, libero, specifico e informato.

Il Garante ha precisato che, nell’ambito delle comunicazioni promozionali, il consenso all’utilizzo dei tracking pixel può essere ricompreso nel consenso generale alla ricezione delle comunicazioni commerciali, purché siano garantite adeguate informazioni agli interessati.

Sono previste specifiche deroghe all’obbligo di consenso, la cui applicabilità dovrà essere valutata in relazione alle effettive modalità e finalità del trattamento.

Gestione della revoca del consenso

Gli interessati dovranno poter revocare il consenso precedentemente prestato mediante modalità semplici e accessibili.

In particolare, dovrà essere garantita la possibilità di revocare il consenso al solo utilizzo dei tracking pixel, mantenendo, qualora desiderato, la ricezione delle comunicazioni email.

Misure tecniche e organizzative

I sistemi utilizzati dovranno essere configurati nel rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (privacy by design e by default), adottando misure idonee a limitare la raccolta e il trattamento dei dati personali a quanto necessario per le finalità perseguite.

 

4. Indicazioni operative per le aziende

Alla luce delle nuove disposizioni, si invitano le aziende a verificare, con il supporto della società o del fornitore informatico che gestisce i servizi di posta elettronica, le piattaforme di invio newsletter e le comunicazioni commerciali, l’eventuale presenza e utilizzo di tracking pixel nei sistemi adottati.

In particolare, sarà opportuno richiedere al proprio fornitore di verificare:

  • Se le piattaforme o i software utilizzati prevedano strumenti di tracciamento delle email;
  • Se tali funzionalità risultino effettivamente attive;
  • Quali informazioni vengano raccolte attraverso tali strumenti;
  • Se i sistemi consentano la gestione dei consensi e delle relative revoche secondo le indicazioni del Garante.

 Per informazioni o supporto è possibile contattare la referente di Confcommercio in materia di privacy Manuela Cimino alla mail privacy@confcommerciolaspezia.it o al numero 0187 5985130