Nuova legge sugli imballaggi in plastica monouso biodegradabili e compostabili. Le regole per la ristorazione

Nella Gazzetta ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026 è stata pubblicata la Legge n. 173/2026, di conversione del Decreto legge n. 143/2026 (c.d. “imballaggi compostabili”).

Il provvedimento introduce il nuovo art. 226-quinquies al D.Lgs n. 152/2006 (TUA) che consente la messa a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale di specifiche tipologie di imballaggi di plastica monouso certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili.

Tra gli imballaggi che interessano il settore della ristorazione rientrano:

  1. quelli in plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering (vassoi, bicchieri, tazze, piatti);
  2. quelli in plastica monouso contenenti porzioni individuali di condimenti, quali conserve, salse, panna da caffè, zucchero e altri prodotti similari, impiegati nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering, ad eccezione di (i) quelli forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni, nonché (ii) quelli necessari a garantire la sicurezza
    e l’igiene in strutture nelle quali vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali (art. 226–quinquies, comma 1, lett. c);

Tali imballaggi corrispondono agli imballaggi indicati ai punti 3-4 dell’allegato V al regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), per i quali è vietata l’immissione sul mercato a partire dal 1° gennaio 2030 (art. 25, par. 1 PPWR). Consulta l’allegato completo CLICCANDO QUI

La nuova disciplina, dunque, ne consente la messa a disposizione sul mercato nazionale anche oltre tale data, purché siano rispettati i requisiti di biodegradabilità e compostabilità previsti dal neo introdotto art. 226-quinquies.

Inoltre, il decreto-legge prevede un nuovo comma 4-quinquies all’art. 261 del D.Lgs n. 152/2006, che disciplina il relativo apparato sanzionatorio – a partire dal 1° gennaio 2030 – prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 e 25.000 euro per la violazione di quanto disposto dall’art. 226-quinquies.

Qualora la trasgressione riguardi quantitativi di imballaggi il cui valore sia superiore al 10% del fatturato del trasgressore, la sanzione potrà essere aumentata fino al quadruplo del relativo importo massimo.

In sede di conversione è stata inoltre introdotta un’esenzione per l’operatore economico che dimostri di aver acquistato gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, importatore o distributore, attestante la conformità ai requisiti dell’art. 226-quinquies, salvo che fosse a conoscenza della non conformità o che questa fosse evidente.