Integrazione POS-RT: franchigia del 5% per i disallineamenti e novità sul regime sanzionatorio
Il decreto legislativo c.d. “Omnibus” ha introdotto una franchigia di tolleranza pari al 5% al fine di attenuare il regime sanzionatorio applicabile ai disallineamenti tra scontrini elettronici e transazioni registrate dai terminali di pagamento.
La legge di bilancio per l’anno 2025 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di garantire la piena interazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello di pagamento elettronico.
Le regole tecniche per l’attuazione di tale obbligo, declinate nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025, impongono l’obbligo di abbinamento POS-RT all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, nonché la quadratura tra le modalità di incasso indicate all’atto dell’emissione dello scontrino (pagamento elettronico) e i flussi trasmessi dai gestori dei sistemi di incasso in moneta elettronica.
L’amministrazione finanziaria effettua un riscontro automatizzato, incrociando i flussi trasmessi giornalmente dal registratore telematico (tramite il tracciato XML dei corrispettivi) con i flussi finanziari trasmessi dagli istituti finanziari (banche) dei POS.
Al fine di mitigare il rigido impianto sanzionatorio originario applicabile in caso di difformità formali, il decreto correttivo “Omnibus” ha introdotto una franchigia di tolleranza del 5% per i disallineamenti giornalieri.
Nello specifico, la disposizione stabilisce che la sanzione amministrativa fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione giornaliera errata – applicata in caso di discrepanze tra la modalità di incasso dichiarata nell’RT e il transato reale del POS, qualora la violazione non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta – non trova applicazione se lo scostamento si mantiene entro la soglia del 5%.
La causa di non punibilità opera sul numero delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, non sul loro ammontare.
In sostanza, la disposizione tollera un errore del 5% sul numero totale dei pagamenti elettronici effettivamente accettati (transazioni POS), per i quali non è stata memorizzata correttamente la relativa modalità di incasso in cassa.
Con la disposizione in parola è stato altresì stabilito che i disallineamenti quotidiani rientranti nella tolleranza del 5% sono irrilevanti ai fini del computo delle violazioni necessarie per l’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza commerciale o dell’autorizzazione all’attività.
Si evidenzia che resta comunque invariato il pesante regime sanzionatorio previsto per la diversa violazione del mancato collegamento logico tra i dispositivi RT e POS.
Si tratta di una violazione di carattere sostanziale, che prescinde totalmente dall’effettiva evasione d’imposta o dalla presenza di scontrini emessi con errata indicazione della modalità di incasso.
Il quadro sanzionatorio applicabile in questa fattispecie prevede una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 4.000 euro per ciascun dispositivo non collegato, nonché la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati per un periodo da 15 giorni a 2 mesi, che viene inasprita da 2 a 6 mesi in caso di recidiva.
Per chiarimenti è possibile contattare il referente dell’area sindacale di Confcommercio La Spezia Lorenzo Servadei alla mail servadei@confcommerciolaspezia.it oppure al numero 0187 5985134

