Alcool e under 18: le regole da conoscere

La tutela dei minori rappresenta uno dei profili più delicati della disciplina della vendita e somministrazione di bevande alcoliche. La normativa italiana stabilisce un divieto generale nei confronti di tutti i soggetti di età inferiore a diciotto anni, accompagnato da un sistema sanzionatorio differenziato a seconda dell’età del minore e delle modalità con cui la bevanda viene ceduta.

Il principale riferimento è l’articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, ai sensi del quale chiunque vende o somministra bevande alcoliche a un minore di diciotto anni è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro. Qualora la violazione sia commessa più di una volta, la sanzione aumenta da 500 a 2.000 euro ed è accompagnata dalla sospensione dell’attività per un periodo da quindici giorni a tre mesi.

La disposizione prevede inoltre espressamente l’obbligo di chiedere all’acquirente l’esibizione di un documento di identità, salvo che la maggiore età sia manifesta. In presenza di dubbi, pertanto, l’operatore dovrà richiedere un documento valido prima di consegnare o servire la bevanda.

Un trattamento più severo è previsto quando la somministrazione riguarda un minore di sedici anni. In questo caso trova applicazione l’articolo 689 del codice penale, che punisce l’esercente di un’osteria o di un altro pubblico spaccio di cibi o bevande che somministri, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore di tale età. La fattispecie rientra tra le contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace.

Il quadro può quindi essere sintetizzato distinguendo due ipotesi: la vendita o la somministrazione a un minore di età compresa tra sedici e diciassette anni integra un illecito amministrativo ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 125/2001; la somministrazione a un minore di sedici anni assume invece rilevanza penale ai sensi dell’articolo 689 del codice penale.

È importante sottolineare che il divieto riguarda tutte le bevande qualificabili come alcoliche, indipendentemente dalla loro gradazione o dalla distinzione commerciale tra vino, birra, cocktail e superalcolici. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 125/2001, è infatti considerata “bevanda alcolica” ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi, mentre sono “superalcoliche” le bevande con gradazione superiore al 21% in volume.

Per un’azione efficace, il rispetto del divieto può non limitarsi al controllo effettuato al momento dell’ordine.

Sulla definizione di questi ulteriori aspetti stanno intervenendo anche i protocolli territoriali adottati in attuazione dell’articolo 21-bis del D.L. n. 113/2018 e delle Linee guida approvate con decreto del Ministro dell’interno 21 gennaio 2025. Le Linee guida hanno lo scopo di favorire forme di collaborazione tra Prefetture, Forze di polizia, amministrazioni locali, associazioni di categoria e gestori, per prevenire atti illegali e situazioni di pericolo all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici. Diversi accordi locali dedicano, invero, una specifica attenzione alla tutela della clientela più giovane e al rispetto dei divieti riguardanti gli alcolici. In alcuni territori, soprattutto con riferimento alle discoteche e ai locali di intrattenimento, vengono promossi sistemi di identificazione visiva dei minorenni, quali braccialetti, timbri o altri contrassegni, in modo da agevolare il controllo da parte del personale addetto alla somministrazione.

Si tratta, tuttavia, di misure organizzative e preventive previste nell’ambito di protocolli ad adesione volontaria, che non sostituiscono la verifica dell’età e non modificano il quadro sanzionatorio stabilito dalla legge. Il contrassegno può facilitare il lavoro degli operatori, ma deve essere inserito in una procedura affidabile, nella quale l’età venga verificata all’ingresso o al momento dell’acquisto mediante un documento valido e il personale sia adeguatamente informato sul significato dei diversi segni identificativi.

Anche il confronto europeo mostra una diffusa attenzione alla protezione dei minori, sebbene con soluzioni non del tutto uniformi. In Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Polonia e diversi Paesi dell’Europa orientale, l’età legale per acquistare bevande alcoliche è fissata a diciotto anni, sia per birra e vino sia per le bevande spiritose. Non mancano però discipline differenziate in base al tipo di bevanda o al luogo di consumo. Ad esempio, in Austria, Belgio e Germania, la soglia indicata è di sedici anni per birra e vino e di diciotto anni per i superalcolici. A Cipro e Malta l’età è fissata a diciassette anni, mentre in Lituania sale a venti.

Ulteriori particolarità riguardano la Svezia, dove l’età per il consumo nei locali è fissata a diciotto anni, mentre per l’acquisto fuori dai locali può arrivare a venti, e il Regno Unito, nel quale, in presenza di determinate condizioni, birra, vino o sidro possono essere consumati a partire dai sedici anni durante un pasto e con l’accompagnamento di un adulto.

Il confronto conferma dunque che la soglia dei diciotto anni costituisce il modello prevalente in Europa, pur in presenza di eccezioni e differenziazioni legate alla gradazione della bevanda, al consumo sul posto o alla presenza di un adulto. Per gli operatori italiani resta essenziale applicare con rigore la disciplina nazionale, predisponendo procedure chiare per la verifica dell’età e formando tutto il personale, compresi gli addetti occasionali o impiegati negli eventi, affinché il divieto non rimanga una prescrizione formale ma diventi parte integrante dell’organizzazione del servizio.