Sunto del Decreto Ministeriale relativo alle imprese del turismo

E’ stato pubblicato il testo del decreto del Ministro del Turismo 11 agosto 2021 e contemporaneamente le disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziate per gli anni 2020-2021 a favore delle agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche e accompagnatori turistici, imprese di trasporto turistico mediante bus scoperti, imprese turistico-ricettive e agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.

In particolare, per quanto riguarda le imprese turistico-ricettive, si fa riferimento ad alberghi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, attività di alloggio connesse alle aziende agricole, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, stabilimenti termali.

Il contributo spetta in maniera forfettaria ai soggetto beneficiari del contributo a fondo perduto già previsto dal Decreto Sostegni (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41). Il procedimento di gestione ed erogazione del contributo sarà gestito, in automatico, dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare si terrà conto dei ricavi e compensi percepiti nel secondo periodo di imposta antecedente all’entrata in vigore del suddetto decreto, quindi al periodo luglio-dicembre 2020 e il contributo sarà così ripartito:

  1. Euro mille per soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro ;
  2. Euro quattromila per soggetti con ricavi e compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  3. Euro cinquemila per soggetti con ricavi e compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
  4. Euro diecimila per soggetti con ricavi e compensi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  5. Euro centomila per soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
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