Siti web di commercio elettronico. Requisiti di accessibilità e termini per gli adeguamenti

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti sulla prossima entrata in vigore del cosiddetto “European Accessibility Act (EAA)”, recepito in Italia con il decreto legislativo 27 maggio 2022 n. 82, Federalberghi ricorda gli obblighi per le imprese rappresentate e i termini entro i quali vanno effettuati gli adeguamento richiesti.

siti web di commercio elettronico

Nel campo di applicazione della norma rientrano anche i siti web di commercio elettronico, che dovranno implementare una serie di requisiti per consentire il loro uso da parte di persone con disabilità. Pertanto, rientrano nel campo di applicazione della norma i siti web attraverso cui sono venduti al pubblico servizi alberghieri.

soggetti esclusi dagli adempimenti

Sono escluse dagli adempimenti le microimprese, e cioè le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Le PMI, invece, sono esonerate dagli adempimenti previsti se, previamente, l’impresa ha valutato che il rispetto dei requisiti di accessibilità richiede una modifica sostanziale del servizio, tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura, o comporti l’imposizione di un onere sproporzionato all’impresa.

Tale valutazione va effettuata sulla base dei criteri di cui all’allegato V del decreto legislativo, e va rinnovata ogni cinque anni. Va inoltre rinnovata quando il servizio offerto è modificato o su richiesta delle autorità responsabili del controllo della conformità dei servizi.

La valutazione deve essere documentata, e i risultati vanno conservati per cinque anni. Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy) o delle autorità competenti, le imprese devono fornire copia della valutazione effettuata.

La norma prevede inoltre che, qualora si invochi l’esonero dal rispetto della normativa, l’impresa deve informare le autorità di vigilanza del mercato o le autorità responsabili della conformità dei servizi competenti.

Infine, la norma prevede che la possibilità di esonero non sia applicabile agli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici o privati, al fine di migliorare l’accessibilità.

entrata in vigore della normativa

La normativa entra in vigore il prossimo 28 giugno 2025.

entrata in vigore delle prescrizioni relative agli adeguamenti dei siti web di commercio elettronico

Come già indicato, il decreto legislativo n. 82 del 2022, all’articolo 1 “Ambito di applicazione”, comma 3 lettera f), ricomprende i “servizi di commercio elettronico” tra i servizi a cui si applicano le disposizioni del decreto stesso. Nello stesso comma 3 viene però specificato che il decreto si applica ai servizi di commercio elettronico (e agli altri servizi ricompresi nello stesso comma 3) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25 “Norme transitorie e finali”.

Pertanto, a nostro parere, la disposizione di cui all’articolo 3 “Requisiti di accessibilità”, comma 2, che stabilisce che i servizi di cui all’articolo 1, comma 3 (e quindi anche i servizi di commercio elettronico) devono essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alle sezioni III e IV dell’allegato I, si applica comunque fatta salva la disciplina transitoria.

La disciplina transitoria di cui al predetto articolo 25 prevede che fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima del 28 giugno 2025 per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data.

E quindi, fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi di commercio elettronico possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima del 28 giugno 2025 per fornire servizi analoghi.

obblighi già in vigore

Si fa presente che è invece già vigente l’obbligo di conformarsi a criteri di accessibilità per le imprese private che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro come previsto da una modifica apportata nel 2020 alle legge 9 gennaio 2004 n. 4.