Sicurezza. Dopo Crans Montana controlli nei pubblici esercizi, nelle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo

La tragedia di Crans Montana ha riproposto all’attenzione il tema della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo.

Il ministro dell’interno Piantedosi ha diffuso una recente circolare (19/01/2026) con la quale invita le autorità locali di controllo in materia di prevenzione incendi (Commissioni provinciali e comunali di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo, Vigili del Fuoco) a programmare verifiche volte a constatare la perdurante piena corrispondenza tra le condizioni che hanno portato al rilascio del titolo abilitativo e quelle di effettivo esercizio.

In particolare saranno verificate le misure di prevenzione incendi, di gestione dell’esodo e dell’emergenza, la conformità dei materiali, la capienza autorizzata e l’affollamento effettivo, nonché il rispetto delle disposizioni disciplinanti l’uso di fuochi di artificio  e fiamme libere.

Inoltre i controlli avranno anche lo scopo di accertare lo svolgimento di attività complementari rispetto ai servizi propri di bar e ristoranti per appurare se esse assumano carattere prevalente e si configurino quindi quali pubblici intrattenimenti e come tali soggetti a regole più stringenti.

A questo proposito una recente circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco (15/01/2026) ha ribadito la distinzione tra bar/ristoranti e locali di pubblico spettacolo, precisando che ai sensi degli articolo 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di  Pubblica Sicurezza, sono soggetti a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici.

A titolo esemplificativo rientrano in tale ambito discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento, e permanenza prolungata del pubblico.

Sono invece esclusi da tale ambito i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante  e di spettacolo ed i pubblici esercizi dove sia collocato l’apparecchio karaoke o simili, purché non sia installato in sale appositamente allestite e la capienza della sala non superi 100 persone.

Anche nei casi dove si offra musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante.

Qualora invece l’intrattenimento assuma carattere prevalente o comporti una trasformazione funzionale del locale (Impianti e affollamento) si rende necessario il riesame dell’inquadramento dell’attività ed eventuale assoggettamento alle regole tecniche  per i locali di pubblico spettacolo.

Ricordiamo infine che, a prescindere dal rispetto degli obblighi previsti per i locali di pubblico spettacolo,  i datori di lavoro di bar e ristoranti devono adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio da individuare a seguito della valutazione del rischio incendio e predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro dove sono occupati almeno 10 lavoratori
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone
  • luoghi di lavoro rientranti nell’allegato I al DPR 151/20111

Per ultimo evidenziamo che la mancata elaborazione del piano di emergenza ed esodo rappresenta una delle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono portare all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività da parte degli organi di controllo.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si invita a contattare il responsabile Roberto Corsini alla mail r.corsini@confcommerciolaspezia.it oppure al numero 0187 5985123