RENTRI operativo dal 13 febbraio 2026: obbligo di iscrizione e tracciabilità digitale dei rifiuti

Da oggi, venerdì 13 febbraio 2026, il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) entra pienamente in funzione per tutti i soggetti obbligati.

Confcommercio La Spezia invita le imprese associate a verificare con attenzione la propria posizione e ad adeguarsi alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Chi sono i soggetti obbligati a iscriversi:

I soggetti obbligati a iscriversi al Rentri, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, sono quelli elencati all’art.188 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal d.lgs 213 del 2022, di seguito riportati:

gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

i produttori di rifiuti pericolosi;

gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (ivi compresi i trasportatori di rifiuti non pericolosi; gli intermediari di rifiuti non pericolosi; i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Si ricorda la recente esclusione dall’obbligo di iscrizione, a seguito della Legge di Bilancio 199/2025, di alcune categorie di soggetti, tra cui parrucchieri, estetiste e tatuatori.

In particolare, la Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che individua gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI, come di seguito riportato:

3-bis. […]

Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:

gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.
In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

Si ricorda che sono tenute ad iscriversi al RENTRI anche le imprese e gli enti  che producono occasionalmente e/o saltuariamente rifiuti pericolosi. L’obbligo di iscrizione sussiste, dunque, anche quando gli stessi soggetti producano un solo rifiuto pericoloso.

Nel caso di produzione occasionale di rifiuto pericoloso scatterà l’obbligo di iscrizione dal momento di produzione del rifiuto.

Registro Carico-Scarico:

Si precisa che da oggi sarà obbligatorio utilizzare il nuovo registro digitale e non saranno più utilizzabili i precedenti registri cartacei.

Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR):

Si informa che a partire da oggi il FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) diventa digitale per i soggetti iscritti al RENTRI.

Il documento informatico (xFIR) andrà firmato digitalmente da produttori, trasportatori e destinatari tramite portale RENTRI o apposita App, garantendo la tracciabilità in tempo reale.

I dati contenuti nel Fir digitale andranno trasmessi al Rentri e saranno soggetti a conservazione a norma.

 

I soggetti obbligati ad adottare il FIR digitale sono:

– imprese con più di 10 dipendenti: per rifiuti pericolosi e non pericolosi.
– imprese fino a 10 dipendenti: obbligo esclusivamente per i rifiuti pericolosi.

Al di fuori dei casi sopra elencati, si continuerà ad utilizzare il formulario cartaceo, vidimato tramite RENTRI.

Si precisa che i soggetti iscritti in cat.2 bis all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono obbligati all’iscrizione a RENTRI solo se produttori iniziali di rifiuti pericolosi o produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui ai punti c), d) e g) dell’art.184 comma 3 del D.lgs. 152/2006, con più di 10 dipendenti. Se non si ricade nelle condizioni sopra descritte è sufficiente la registrazione a RENTRI (e non l’iscrizione) nella sezione “Produttori non iscritti”, sezione che consente l’emissione dei formulari che continueranno ad essere cartacei per i soggetti non iscritti.

Gli uffici di Confcommercio La Spezia sono a disposizione per supportare le aziende nella corretta gestione dei propri rifiuti. Vista la complessità della materia si consiglia di contattarci ai seguenti recapiti per verificare la propria situazione.

Chiara Varese Tel: 01875985144 email: varese.c@confcommerciolaspezia.it