
RAEE: nuova gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
La Spezia, 10 gennaio 2025 – Nuove disposizioni per le imprese per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Con la legge 14 novembre 2024 n. 166 viene infatti abrogata la categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Previste dunque sostanziali novità in materia: adempimenti semplificati, nuova documentazione da essere utilizzata e iscrizione a un nuovo portale.
I RAEE sono tutti quegli oggetti che per funzionare dipendono dalla corrente elettrica collegati alla rete oppure alimentati da pile e batterie di cui ci si vuole liberare perché non più funzionanti o obsoleti (per esempio piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchiature informatiche, apparecchiature di illuminazione, utensili elettrici ed elettronici, tv e monitor).
La Legge 166/2024 ha sostituito l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 3 bis), con quello di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) per:
- I distributori, gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- I trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
L’iscrizione è necessaria per poter gestire in forma semplificata i RAEE raccolti secondo le modalità “1 contro 1” e “1 contro 0”.
1 CONTRO 1: (D.M. 65/2020)
Il rivenditore ha l’obbligo di ritirare il RAEE a fronte dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente da parte del consumatore, anche in caso di acquisto online. Il ritiro non è obbligatorio se i RAEE non presentano tutte le componenti essenziali o se contengono altri tipi di rifiuto, come ad esempio alimenti o stoviglie.
1 CONTRO 0 : (D.M. 121/2016)
Il rivenditore che dispone di una superficie di vendita dedicata alla AEE superiore a 400 mq ha l’obbligo di ritirare i RAEE di dimensioni inferiori ai 25 cm consegnati dal consumatore senza che acquisti nulla in cambio. Il servizio è facoltativo per i negozi con superficie inferiore.
L’iscrizione è gratuita e deve essere effettuata tramite il portale https://www.cdcraee.it/ utilizzando l’apposita funzione “Accedi all’Area Riservata”.
Le indicazioni per l’iscrizione sono scaricabili al seguente link: https://www.cdcraee.it/news/guida-per-liscrizione-al-portale-del-cdc-raee-per-i-soggetti-ex-categoria-3-bis-della-n-g-a/
Il Centro di Coordinamento RAEE ha inoltre predisposto ulteriori indicazioni per favorire distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nell’attività di gestione dei RAEE in conformità alla normativa vigente, salvaguardando la corretta tracciabilità dei rifiuti.
Le indicazioni riguardano in particolare:
- Il trasporto dei RAEE in modalità semplificata
- Il documento di trasporto
- L’iscrizione al portale del CdC RAEE
- L’attività dei centri di raccolta
Il documento propone anche alcuni suggerimenti che vogliono rappresentare delle prassi di buona gestione, per permettere un’applicazione uniforme delle prescrizioni normative, nell’attesa di ulteriori chiarimenti da parte del legislatore: https://www.cdcraee.it/news/guida-per-liscrizione-al-portale-del-cdc-raee-per-i-soggetti-ex-categoria-3-bis-della-n-g-a/
Per informazioni e supporto relativo ai servizi ambientali, potete contattare i nostri referenti:
Alessandro Corsini
Tel: 0187 5985217
Email: serviziambiente@confcommerciolaspezia.it
Chiara Varese
Tel: 0187 5985144
Email: varese.c@confcommerciolaspezia.it