La gestione dei RAEE: approfondimento di Confcommercio La Spezia
1 CONTRO 1: (D.lgs 49/2014)
Il rivenditore ha l’obbligo di ritirare il RAEE a fronte dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente da parte del consumatore, anche in caso di acquisto online. Il ritiro non è obbligatorio se i RAEE non presentano tutte le componenti essenziali o se contengono altri tipi di rifiuto, come ad esempio alimenti o stoviglie.
1 CONTRO 0 : (D.lgs 49/2014)
Il rivenditore che dispone di una superficie di vendita dedicata alle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore a 400 mq ha l’obbligo di ritirare i RAEE di dimensioni inferiori ai 25 cm consegnati dal consumatore anche senza l’acquisto. Il servizio è facoltativo per i negozi con superficie inferiore.
L’iscrizione al CdC RAEE è necessaria per poter gestire in forma semplificata i RAEE raccolti secondo le modalità “1 contro 1” e “1 contro 0”.
L’iscrizione è gratuita e deve essere effettuata tramite il portale CdC RAEE | Il portale del Centro di Coordinamento RAEE utilizzando l’apposita funzione “Accedi all’Area Riservata”.
Il Centro di Coordinamento RAEE ha predisposto ulteriori indicazioni per favorire distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nell’attività di gestione dei RAEE in conformità alla normativa vigente, salvaguardando la corretta tracciabilità dei rifiuti.
Le indicazioni riguardano in particolare:
Il trasporto dei RAEE in modalità semplificata
Il documento di trasporto
L’iscrizione al portale del CdC RAEE
L’attività dei centri di raccolta
Le indicazioni sulle misure semplificate per la gestione dei RAEE IN MODALITÀ 1 CONTRO 1 E 1 CONTRO 0 e per l’iscrizione si possono trovare accedendo al seguente link: Indicazioni-sulle-semplificazioni_definitivo.pdf
I Rivenditori AEE possono trovare le istruzioni funzionali alla gestione dei RAEE al seguente link: Rivenditori di AEE – CdC RAEE | Centro di Coordinamento RAEE
La Legge 147/2025 del 3 ottobre 2025, di conversione del D.L.116/2025, più noto come Decreto-legge “Terra dei Fuochi”, modifica il Decreto Legislativo 49/2014 sulla gestione dei RAEE e introduce due importanti novità per i rivenditori di elettrodomestici e dispositivi elettronici con l’intento di intercettare e tracciare maggiori quantità di rifiuti elettronici.
La prima riguarda l’introduzione di un’ulteriore semplificazione della raccolta dei RAEE: al momento della consegna a domicilio dell’apparecchiatura acquistata dal consumatore, i rivenditori che ritirano l’apparecchio sostituito (ritiro 1 contro 1) possono ritirare anche tutti gli altri RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza che il consumatore sia obbligato ad acquistare un prodotto equivalente.
La seconda riguarda l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie ai distributori che non registrano sul portale del CdC RAEE i depositi preliminari (punti vendita, magazzini…) dove collocano i rifiuti elettronici ritirati ai consumatori o non comunicano al CdC RAEE i quantitativi di RAEE movimentati. L’importo delle sanzioni va dai 2.000 ai 10.000 euro, mentre per l’inesatta o incompleta trasmissione delle informazioni le sanzioni sono ridotte della metà.
Un rivenditore può costituire un solo deposito preliminare dove collocare i RAEE ritirati oppure più di uno. Se i RAEE vengono collocati anche in sedi diverse rispetto a quella del punto vendita, la sede del punto vendita deve comunque essere registrata sul portale del CdC RAEE tra quelle dei depositi preliminari in quanto luogo dove si generano i rifiuti.
Per quanto riguarda la comunicazione al CdC RAEE dei quantitativi di raee movimentati, si fa riferimento all’obbligo di rendicontazione al CdC RAEE dei volumi di RAEE gestiti nel corso del 2025, previsto dalla Legge 166/2024 e dalla Legge 147/2025, rivolto agli operatori della distribuzione, agli installatori e ai centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
In particolare, la Legge 147/2025 ha modificato il Decreto Legislativo 49/2014 introducendo sanzioni amministrative pecuniarie, comprese tra 2.000 e 10.000 euro, in caso di mancata comunicazione annuale al CdC RAEE dei quantitativi di RAEE movimentati da parte dei soggetti sopra indicati. In caso di trasmissione inesatta o incompleta delle informazioni, le sanzioni sono ridotte della metà.
Dichiarazione annuale Distribuzione
Il CdC RAEE ha predisposto una sezione apposita sul proprio portale (Area riservata) dedicata alla Dichiarazione annuale dei RAEE movimentati che deve essere compilata dai soggetti (distributori, punti vendita, installatori, CAT e operatori logistici) che abbiano iscritto almeno un servizio D6 .
La dichiarazione è relativa ai quantitativi gestiti nel 2025, e la sezione deve essere compilata anche nel caso non vi sia stata alcuna gestione di RAEE, o nel caso in cui tutti i RAEE siano stati gestiti da Luoghi di Raggruppamento serviti direttamente dal Centro di Coordinamento RAEE.
È possibile inviare la dichiarazione entro il 31 dicembre 2026. Il portale rappresenta l’unico canale per presentare la dichiarazione: i dati eventualmente inviati via mail non saranno presi in considerazione.
Tutti i passi da compiere sono consultabili nella guida operativa CLICCANDO QUI

