Intervento dell’integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo

L’Inps con messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, ha fornito indicazioni in merito alle richieste di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di caldo eccessivo.

Le indicazioni riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS).

In caso di sospensione lavorativa disposta da  un’ordinanza della pubblica autorità, è possibile effettuare la richiesta utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”. Ricordiamo a tal fine che la  Regione Liguria ha emesso l’ordinanza n 1/2025 per  i settori agricolo e florovivaistico e  i cantieri edili all’aperto. In ogni caso, usando la causale  “evento meteo” per “temperature elevate”,  la prestazione di integrazione salariale è generalmente riconosciuta per temperature superiori a 35 °C, tenendo conto anche della temperatura “percepita”,

Le richiamate indicazioni valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, quando le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l’utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni