Emergenza COVID-19 – Ministero della Salute – Adottate con ordinanza del 29 maggio le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”

Si fa seguito alla nota n. 14 del 21 maggio 2021 per comunicare che il Ministero della Salute ha adottato, con ordinanza pubblicata sul proprio sito web istituzionale (cfr. allegato), le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, come previsto dalla nuova procedura di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 (sul quale si è riferito con nota del Segretario Generale n. 20 del 19 maggio 2021).

Il testo definitivo delle Linee guida è frutto delle numerose modifiche proposte dal Comitato tecnico scientifico.

Rispetto al documento elaborato dalle regioni e di cui alla nota ricordata, dunque, si evidenzia innanzitutto l’introduzione di tre prescrizioni comuni alla maggior parte delle attività:

  1. definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita[1];
  2. in sostituzione delle prescrizioni di dettaglio riguardo all’uso della mascherina da parte degli ospiti e del personale di servizio, viene ora precisato unicamente che “utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti[2].;
  3. rendere obbligatoriamente disponibili (e non più soltanto disponibili) prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale[3].

Inoltre, nelle PREMESSE alle Linee guida, è stato precisato (cfr. punto 7) che, per tutte le attività considerate nel documento, devono essere usati da parte dei lavoratori dispositivi di protezione delle vie aeree finalizzati alla protezione dal contagio e deve essere obbligatoria la frequente pulizia e igienizzazione delle mani, oltre ai dispositivi di protezione individuale previsti in base ai rischi specifici della mansione, in adempimento agli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Per quanto riguarda, invece, le modifiche alle singole schede, si evidenzia in particolare quanto segue:

RISTORAZIONE

  • viene precisato l’obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e il personale anche in più punti del locale;
  • definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
  • raccomandare (invece che “privilegiare”) l’accesso tramite prenotazione;
  • è necessario avere cura che le barriere fisiche eventualmente utilizzabili al fine di ridurre la misura del distanziamento non ostacolino il ricambio d’aria;
  • nel caso di utilizzo di carte da gioco è raccomandata (e non più “consigliata”) una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi;

 

  • CERIMONIE
    • i “congressi” non sono più indicati tra gli “eventi analoghi” alle cerimonie cui applicare le indicazioni riguardanti i banchetti;
    • definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
    • non è più prescritto che gli ospiti indossino la mascherina negli ambienti interni, (quando non sono al tavolo), e in quelli esterni (quando non sia possibile rispettare il distanziamento di un metro), ma semplicemente che “utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti”;

 

ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE

  • SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI
    • anche in questa scheda è previsto che sia definito il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
    • viene precisato l’obbligo di fornire prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e il personale anche in più punti dello stabilimento;
    • raccomandare (invece che “privilegiare”) l’accesso tramite prenotazione;
    • per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione, anche attraverso predisposizione di apposita cartellonistica riportante tutte le informazioni utili al mantenimento del distanziamento interpersonale e alla prevenzione di assembramenti;

 

  • ATTIVITÀ RICETTIVE
    • non è più precisato che le indicazioni della scheda devono essere integrate con quelle relative a piscine palestre;
    • è necessario definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
    • adottare misure in modo da garantire sempre (invece che “promuovere e facilitare”) il rispetto della distanza interpersonale prescritta;
    • in luogo delle prescrizioni di dettaglio riguardo all’uso della mascherina da parte degli ospiti e del personale di servizio, viene ora precisato unicamente che “utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti”;
    • viene precisato l’obbligo di fornire prodotti per l’igienizzazione delle mani in varie postazioni all’interno della struttura, ma non vi è più il riferimento alla necessità di promuoverne l’uso (per quanto rimanga ferma la ricordata prescrizione di carattere generale nelle PREMESSE alle Linee guida);
    • riguardo all’utilizzo degli ascensori, è stato previsto l’obbligo di definire e comunicare con apposita segnaletica il numero massimo di persone trasportabili;
    • uniformando la formula impiegata a quella già utilizzata nelle altre schede, è prescritto l’obbligo di mantenere porte, finestre e vetrate aperte a meno che le condizioni meteo o altre situazioni di necessità non lo consentano, al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. Sono confermate le indicazioni per gli impianti di condizionamento;
  • Strutture turistico-ricettive all’aria aperta
    • in luogo delle prescrizioni di dettaglio riguardo all’uso della mascherina da parte degli ospiti e del personale di servizio, viene ora precisato unicamente che “utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti”;
  • Rifugi alpini ed escursionistici
    • nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, deve essere definito e comunicato con apposita segnaletica il numero massimo di presenze contemporanee;
    • il pernottamento ed erogazione pasti devono (in luogo di “possono”) essere forniti preferibilmente su prenotazione. La medesima formula è stata utilizzata anche nella parte relativa agli Ostelli della gioventù, in cui è stato anche precisato l’obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per l’accesso ai servizi igienici e docce;

 

  • IMPIANTI DI RISALITA
    • nel paragrafo sulla vendita dei titoli di viaggio, è stata modifica la prescrizione relativa ai prodotti per l’igienizzazione delle mani, che devono essere resi obbligatoriamente disponibili e utilizzati in particolare (e non più “obbligatoriamente”) al momento dell’accesso alla biglietteria o ad altri locali eventualmente presenti;
    • nel paragrafo sul trasporto, è stata prevista la possibilità che la capienza massima dei veicoli sia ridotta in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico;

 

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

  • definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
  • raccomandare (invece che “privilegiare, se possibile”) l’accesso tramite prenotazione;
  • viene precisato l’obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e il personale anche in più punti del locale;
  • in sostituzione delle prescrizioni di dettaglio riguardo all’uso della mascherina da parte degli spettatori e del personale di servizio, viene ora precisato unicamente che “utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti”;
  • PRODUZIONI TEATRALI
    • sono state eliminate le prescrizioni relative all’uso dei guanti, sia da parte dell’operatore addetto alla vestizione, che per la manipolazione degli oggetti di scena da parte degli attori;

PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE

  • definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
  • raccomandare (invece che “privilegiare”) l’accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione;
  • non è più previsto che possa essere inibito l’uso delle aree spogliatoi e docce, ma per quanto riguarda l’uso di queste ultime, viene sottolineata l’importanza del ricambio d’aria e della pulizia disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della giornata;
  • è prescritto che negli spogliatoi sia vietato il consumo di cibi;

 

  • CENTRI BENESSERE
    • in sostituzione delle prescrizioni di dettaglio riguardo all’uso della mascherina da parte degli ospiti (“nelle aree comuni al chiuso”) e del personale di servizio, viene ora precisato unicamente che “utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti”;
    • dal paragrafo sui trattamenti alla persona, è stato modificato il passaggio relativo alla possibilità del cliente di non utilizzare la mascherina “nella doccia e nel caso di trattamenti sul viso”, prevedendo semplicemente che l’obbligo si applichi “ad eccezione dei trattamenti sul viso”;

 

SERVIZI ALLA PERSONA

  • viene precisato l’obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e il personale, ma è stata soppressa la raccomandazione a procedere ad una frequente igiene delle mani (per quanto rimanga ferma la ricordata prescrizione di carattere generale nelle PREMESSE alle Linee guida);
  • nella prescrizione relativa all’organizzazione degli spazi e delle attività nelle aree spogliatoi, non sono più espressamente menzionati i centri massaggi e i centri abbronzatura, e non sono più incluse le docce;

 

COMMERCIO

  • COMMERCIO AL DETTAGLIO
    • definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
    • viene precisato l’obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani, piuttosto che di “garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani”;
    • in sostituzione delle prescrizioni di dettaglio riguardo all’uso della mascherina da parte dei clienti e dei lavoratori, viene ora precisato unicamente che “utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti”;

 

  • COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
    • l’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione dei clienti, deve consentire il rispetto della distanza di almeno un metro;
    • la possibilità per i comuni di contingentare l’accesso all’area mercatale deve consentire il rispetto della distanza di almeno un metro;

 

MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LUOGHI DELLA CULTURA

  • in sostituzione delle prescrizioni di dettaglio riguardo all’uso della mascherina da parte del personale lavoratore, viene ora precisato che “utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti”;
  • viene precisato l’obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani;
  • riguardo all’utilizzo degli ascensori, è stato previsto l’obbligo di definire e comunicare con apposita segnaletica il numero massimo di persone trasportabili;

 

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

  • definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
  • viene precisato l’obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, da “utilizzare in particolare” prima dell’accesso ed uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc.;
  • nelle attrazioni garantire l’occupazione di eventuali posti a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro all’aperto e almeno 2 metri al chiuso;
  • in sostituzione delle prescrizioni di dettaglio riguardo all’uso della mascherina da parte dei visitatori e degli operatori, viene ora precisato unicamente che “utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti”;

 

  • GIOSTRINE E AREE GIOCHI PER BAMBINI
    • viene precisato l’obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in tutti gli ambienti in particolare nei punti di ingresso e di uscita;

 

CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

  • definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
  • viene precisato l’obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze;
  • in sostituzione delle prescrizioni di dettaglio riguardo all’uso della mascherina, viene ora precisato unicamente che “utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti”;

 

CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

  • definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
  • viene precisato l’obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per gli utenti ed il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, ecc), ma è stata soppressa la raccomandazione a “promuoverne l’utilizzo frequente” (per quanto rimanga ferma la ricordata prescrizione di carattere generale nelle PREMESSE alle Linee guida);

 

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’

  • definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
  • viene precisato l’obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per gli utenti ed il personale in più punti delle aree (es. entrata, uscita, servizi igienici, ecc) da usare soprattutto prima dell’utilizzo di ogni gioco/attrezzatura;

 

SAGRE E FIERE LOCALI

  • definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
  • viene precisato l’obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per gli utenti ed il personale in più punti delle aree (es. entrata, uscita, servizi igienici, ecc) soprattutto nei punti di ingresso e pagamento prima dell’utilizzo di ogni gioco/attrezzatura, ma è stata soppressa la raccomandazione a “promuoverne l’utilizzo frequente” (per quanto rimanga ferma la ricordata prescrizione di carattere generale nelle PREMESSE alle Linee guida);

 

CORSI DI FORMAZIONE

  • definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
  • viene precisato l’obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per gli utenti ed il personale anche in più punti degli spazi dedicati alle attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, ma è stata soppressa la raccomandazione a “promuoverne l’utilizzo frequente” (per quanto rimanga ferma la ricordata prescrizione di carattere generale nelle PREMESSE alle Linee guida).

Cordiali saluti

 

Allegato: O.M. 29.5.2021 e Linee guida attività economiche e sociali

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