Decreto Trasparenza – Nuovi obblighi informativi al momento dell’assunzione e nel corso del rapporto di lavoro

Decreto Trasparenza – Nuovi obblighi informativi al momento dell’assunzione e nel corso del rapporto di lavoro

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 104, c.d. “Decreto Trasparenza” che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1152 relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili e introduce nuovi obblighi informativi al momento dell’assunzione e nel corso del rapporto.

La normativa appesantisce non poco gli adempimenti a carico del datore di lavoro nella fase di assunzione del dipendente. La scelta del legislatore è stata quella di ampliare e inasprire il diritto di informazione del dipendente sancito dalla normativa europea. In un momento già difficile in cui  sono tanti i problemi da risolvere nel mondo del lavoro ci rincresce constatare che  viene posta maggior attenzione su obblighi formali e non sostanziali.  Obblighi che non risolvono problemi ma che burocratizzano e appesantiscono l’iniziativa imprenditoriale sempre più ingessata da inutili e dannosi lacci e lacciuoli.

A chi si applicano i nuovi obblighi

Il provvedimento si applica a tutti i contratti di lavoro subordinato (determinato/indeterminato, part-time/full-time, intermittente e in somministrazione), anche già in essere, e, per quanto compatibili, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle prestazioni occasionali.

Restano, invece, esclusi i lavoratori autonomi, gli agenti e coloro che abbiano rapporti di durata molto breve pari o inferiore a una media di 3 ore settimanali in 4 settimane consecutive.

Quali sono i nuovi obblighi informativi  

È ampliato notevolmente l’elenco delle informazioni che il datore deve fornire al lavoratore per iscritto, in formato cartaceo o elettronico, all’atto dell’assunzione prima che inizi l’esecuzione della prestazione e, comunque, entro i 7 giorni successivi, salvo il maggiore termine di un mese per alcuni dati.

Oltre ai dati tipici del rapporto – come la tipologia contrattuale, l’identità del datore, il luogo di lavoro, la data di inizio e fine, il periodo di prova se previsto, l’inquadramento del lavoratore, l’orario di lavoro – il datore deve, tra l’altro, comunicare:

– la formazione destinata al lavoratore;

– la durata delle ferie e dei congedi retribuiti;

– la procedura e i termini di preavviso in caso di recesso di ambo le parti;

– le condizioni per modificare i turni di lavoro, in presenza di orari prevedibili;

– gli istituti previdenziali e assicurativi cui sono versati i contributi.

Qualsiasi variazione delle informazioni oggetto di comunicazione deve essere resa nota al lavoratore entro il primo giorno di decorrenza della modifica, salvo che non si tratti di rettifiche legislative o derivanti dalla contrattazione collettiva.

Per i rapporti già in essere è previsto, invece, che il datore provveda all’aggiornamento su richiesta scritta del lavoratore entro 60 giorni dalla stessa.

In ogni caso, la prova dell’avvenuta trasmissione o ricezione delle informazioni deve essere conservata per 5 anni dalla cessazione del rapporto.

Sanzioni

Le sanzioni in caso di errore sono: l’omesso, il ritardato o l’incompleto adempimento degli obblighi informativi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

A detta sanzione si aggiunge l’espresso divieto per le imprese di licenziare, discriminare e sanzionare i lavoratori che esercitino i diritti previsti dal Decreto che, qualora vittime di comportamenti ritorsivi, possono ricorrere, oltre che alla all’ordinaria tutela giudiziaria, anche a strumenti più rapidi, quali la conciliazione e l’arbitrato, e sporgere denuncia all’INL, con il rischio per i datori di un ulteriore ammenda.

Entrata in vigore delle disposizioni

Il decreto entrerà in vigore a partire dal 13 agosto 2022. In merito all’obbligo di comunicazione al lavoratore di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro, come previsto all’art. 4 del decreto, operante in modifica al D.Lgs. n. 152/1997, si evidenzia che tale comunicazione dovrà avvenire per tutti i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 13 agosto 2022.

Si fa presente, infine, che le disposizioni, si applicano anche a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a fornire le suddette informazioni solo previa richiesta scritta del lavoratore e l’aggiornamento e l’integrazione delle informazioni richieste dovrà avvenire entro 60 giorni.

In considerazione dell’imprecisa formulazione delle disposizioni transitorie, non risultano chiari i tempi di comunicazione delle informazioni per i lavoratori assunti dal 2 agosto al 12 agosto a seguito della loro eventuale richiesta.

La nostra Associazione, pur riconoscendo la validità della direttiva europea e del  diritto di  informazione ai dipendenti, intrapprenderà ogni misura utile per ricondurlo nei dovuti termini di ragionevolezza. Effettuerà, soprattutto,  ogni utile iniziativa per salvaguardare le aziende da inutili balzelli e adempimenti che appesantiscono inutilmente il lavoro, senza apportare alcun beneficio sostanziale. Sono anni che le aziende sono caricate di oneri eccessivi che ostacolano e deprimono lo sviluppo economico. La nostra Associazione  sarà sempre  al fianco dei diritti del lavoro anche e soprattutto in difesa del lavoro autonomo e dell’ impresa affinché possa esplicare le sue attività a vantaggio della società. Soprattutto sempre sarà schierata  a fianco delle imprese per il riconoscimento della libertà di iniziativa economica, per un’impresa snella, agile, scevra  e libera da inutili orpelli burocratici. Il tutto a favore dello sviluppo del lavoro e dei lavoratori.

 

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