Bonus nuovi nati domande entro il 22 settembre
Fino al 22 settembre 2025 è possibile chiedere il bonus nuovi nati. Possono presentare l’istanza le famiglie con eventi (nascita, adozione, o ingresso in famiglia) avvenuti dal 1° gennaio al 24 maggio 2025, che non hanno ancora presentato domanda. Il bonus consiste nell’erogazione di un importo una tantum pari a 1.000 euro. Come si presenta la domanda? Quali sono i requisiti richiesti?
C’è tempo fino al 22 settembre 2025 per richiedere il bonus nuovi nati da parte delle famiglie che non hanno presentato entro i termini la domanda per gli eventi avvenuti dal 1° gennaio al 24 maggio 2025.
Le indicazioni dell’INPS
Con il messaggio n. 2345 del 24 luglio 2025 l’INPS comunica che il termine per la presentazione delle domande di “Bonus nuovi nati” è ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore). Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 24 maggio 2025, per i quali non è stata presentata la domanda entro il termine di 60 giorni, gli interessati possono presentare la domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del citato messaggio (22 settembre 2025).
Il bonus in argomento è previsto dalla legge n. 207/2024, art. 1, comma 206, e consiste nell’erogazione di un importo una tantum pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.
Per accedere al bonus il figlio deve essere nato o adottato dal 1° gennaio 2025. Per le adozioni il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni.
Requisiti
Ai fini dell’accesso al bonus nuovi nati i richiedenti devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- Requisito di cittadinanza
– cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
– cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
– titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. Possono accedere al bonus nuovi nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno;
- Requisito di residenza
– dalla data dell’evento alla data di presentazione della domanda il genitore richiedente deve essere residente in Italia;
- Requisito economico
– indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nel cui nucleo è presente il figlio per il quale si chiede il contributo non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dalla determinazione dell’indicatore le erogazioni relative all’Assegno unico e universale.
Come chiederlo
Il bonus può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori. Nel caso di genitori non conviventi può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio.
All’atto della domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per accedere alla misura. Nella domanda deve essere indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.
Il bonus nuovi nati non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’art. 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

