Bonus Covid da mille euro per dipendenti e autonomi

Entro il 30 novembre la domanda per il nuovo bonus Covid da mille euro per dipendenti e autonomi

Entro il 30 novembre 2020 le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi individuate dal decreto legge “Ristori” devono presentare all’Inps la domanda per ottenere il bonus di 1.000 euro. Lo prevedono gli articoli 15 e 17 del decreto stesso.

Ecco i destinatari del nuovo bonus:

  • Stagionali e somministrati del settore turismo e degli stabilimenti termali: devono avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e avere svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non essere titolari di pensione, ne’ di rapporto di lavoro dipendente, ne’ di NASPI, alla data del 29 ottobre 2020;
  • Stagionali e intermittenti appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali: devono avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e devono avere svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Non devono essere titolari di pensione o rapporto di lavoro a tempo indeterminato (non intermittente) alla data della domanda;
  • Lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA: Non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e risultare, tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, titolari di contratti autonomi occasionali, e risultare senza contratto a quest’ultima data. L’iscrizione alla gestione separata doveva risultare già al 17 marzo 2020 con almeno un contributo mensile accreditato.
  • Incaricati alle vendite a domicilio: devono avere un reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, essere titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata alla data del 29 ottobre 2020, non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né essere titolari di un contratto dipendente a tempo indeterminato, e non essere titolari di pensione.
  • Lavoratori dello spettacolo: devono risultare iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 con un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, oppure essere iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 con un reddito non superiore ai 35.000.
  • Sportivi dilettanti – Anche i collaboratori delle associazioni sportive dilettantistiche che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria in atto, hanno diritto ad un bonus di 800 euro. Il bonus non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza né del Rem, né ai percettori di pensione. La domanda non va presentata da chi ha già beneficiato del bonus per i mesi da marzo a giugno. In caso contrario dovrà essere spedita telematicamente tramite il portale Sport e salute entro la data del 30 novembre 2020.

Domanda – Il decreto legge si limita a indicare l’obbligo di presentare domanda all’Inps tramite i sevizi telematici entro la data del 30 novembre 2020, sulla base delle indicazioni che l’Inps stesso deve fornire.

Tuttavia il comma 1 dell’art. 15 esclude l’obbligo della domanda per i beneficiari dell’identica indennità erogata ai sensi del decreto legge (agosto) n. 104/2020. In pratica coloro che hanno già beneficiato del bonus grazie a quest’ultimo decreto legge, anche se, riteniamo, non abbiano ancora percepito la somma, non devono fare alcuna domanda all’Inps che provvederà in automatico ad accreditarla.

Al contrario chi non avesse beneficato del bonus del decreto agosto sia perché non ha mai fatto domanda, sia perché la richiesta è stata respinta, dovrà presentare la domanda per la nuova indennità di 1.000 euro entro la data del 30 novembre.

La nuova indennità di 1.000 euro è incumulabile con il Rem e non può essere duplicata in capo allo stesso soggetto qualora rientrante in più di una delle predette categorie.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito è esente fiscalmente e non dà diritto ad accrediti contributivi nella posizione previdenziale.

Per qualsiasi ulteriore informazione non esitate a contattare i nostri uffici al numero 0187 5985107

Tags: