Aggiornamenti dpcm sulle attività aperte e chiuse

Il provvedimento – le cui disposizioni si applicano a partire dal 26 ottobre e sono efficaci fino al 24 novembre 2020 – sostituisce, modificandole in parte, le previsioni del DPCM del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal DPCM 18 ottobre 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale.

 

Le attività dei servizi di ristorazione
Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie

Dalle ore 5.00 alle ore 18.00
Consumo al tavolo per max 4 persone, salvo che siano tutti conviventi
Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
Consegna a domicilio consentita
Asporto fino alle 24.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
Ristorazione senza limiti di orario negli alberghi e nelle strutture ricettive
Attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aereoporti

 

È esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico nonché a tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).

 

Centri benessere

 Centri termali*

Convegni, congressi

Feste

Gite

Impianti sciistici

Palestre

 Piscine e centri natatori

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

Sale cinematografiche**

Sale da concerto**

Sale da ballo, discoteche e locali assimilati**

Sale teatrali**

*fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza
**sia al chiuso che all’aperto

 

  1. Viene “fortemente raccomandato” di evitare spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 4).
  2. Vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali, con la precisazione, in ordine alla assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, che resta fermo l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. ll).

 

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