CONOE, modalità d’iscrizione per le imprese associate a Confcommercio
A seguito della diffusione di informative contenenti false notizie riguardo presunti obblighi di iscrizione a sistemi alternativi da parte di imprese già aderenti al CONOE (Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti), il CONOE ha chiarito che le aziende associate al sistema Confcommercio non devono procedere ad ulteriori iscrizioni in quanto aderiscono automaticamente.
Il CONOE, tuttavia, chiede che le imprese compilino comunque il modulo di adesione, con i dati di contatto dell’azienda, ai soli fini di presidio della filiera.
Il modulo da compilare è scaricabile CLICCANDO QUI
Ricordiamo le corrette modalità per il conferimento e raccolta degli oli e grassi vegetali e animali esausti:
- I destinatari della disciplina, sono tutte quelle attività commerciali che, nell’esercizio della loro funzione (Codice dell’Ambiente – art. 233, comma 5, del D.lgs. 152/2006), utilizzano oli e grassi animali e/o vegetali e quindi producono rifiuti di olio esausto (oli di frittura esausti, grassi di cottura, ecc. ecc. – codice del rifiuto EER 20.01.25): ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, chioschi piadina, fornai e pasticcerie.
- Le attività commerciale devono essere ed autorizzate ed iscritte all’Albo gestori ambientali per la gestione del rifiuto sopra indicato quello specifico.
- Tali rifiuti devono essere stoccati in appositi contenitori conformi alle disposizioni vigenti e conferiti a ditte autorizzate.
- il formulario che deve accompagnare tali rifiuti deve essere debitamente e correttamente compilato; per prassi lo stesso viene frequentemente compilato dall’impresa di raccolta, ma la responsabilità ricade comunque sul produttore del rifiuto che lo sottoscrive.
- l’impresa di raccolta dovrà provvedere a trasmettere al produttore la quarta copia del formulario datata e firmata dall’impresa di destinazione e trattamento, anch’essa debitamente autorizzata (il formulario va conservato per 5 anni).
- Le violazioni comportano sanzioni piuttosto rilevanti:
- chi non adempie agli obblighi di partecipazione ai consorzi è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 8.000 a e. 45.000 euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi.
- chi viola l’obbligo gli obblighi di conferimento a ditte autorizzate e di corretto stoccaggio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 270,00 a €. 1.500,00.

