Saldi estivi 2020

In sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome-CINSEDO, al fine di pervenire all’individuazione di una data comune in tutte le Regioni italiane per l’effettuazione delle vendite di fine stagione o saldi e, pertanto, favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, è stato approvato il provvedimento n.11/31/CR11f/C11 in data 24 marzo 2011 recante: “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione” con il quale le Regioni concordano di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione o saldi e di dare seguito a tale decisione con propri atti, individuando le seguenti scadenze:
  • il primo giorno feriale antecedente l’Epifania – per i saldi invernali;
  • il primo sabato del mese di luglio – per i saldi estivi.
La Regione Liguria con specifico riferimento alle disposizioni relative alle vendite di fine stagione o saldi ed alle vendite promozionali, contenute, rispettivamente, agli articoli 111, 112, 113 e 114 della l.r. n. 1/2007 e s.m.i. (Testo Unico in materia di Commercio), ha dato attuazione a quanto contenuto nel documento della Conferenza dei presidenti delle Regioni e Province Autonome-Cinsedo.
Tuttavia, vista la situazione di grave emergenza che si è venuta a creare a causa del contagio da Covid19, con conseguente prolungata chiusura degli esercizi commerciali, ad esclusione delle sole attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, la Regione Liguria, anche in accordo con le altre Regioni, ha stabilito, con deliberazione di Giunta n. 387 dell’8 maggio 2020, che:
  • I SALDI ESTIVI 2020 INIZIANO SABATO 1 AGOSTO E TERMINANO LUNEDI’ 14 SETTEMBRE;
  • SI DEROGA AL DIVIETO DI VENDITE PROMOZIONALI NEI 40 GIORNI ANTECEDENTI I SALDI.
Per quanto riguarda le VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI rimangono invariate le disposizioni contenute all’art. 111 della l.r. n.1/2007 e s.m.i. ed in particolare che i saldi durano 45 giorni e che almeno tre giorni prima della data dei saldi deve essere esposto un cartello ben visibile che annuncia l’effettuazione dei saldi.
Il fac-simile del cartello è stato predisposto dal Settore regionale Politiche di Sviluppo del Commercio e approvato con la delibera del Consiglio regionale n. 31 del 17 dicembre 2012, recante “Nuova programmazione commerciale e urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – legge regionale n.1 del 2 gennaio 2007 (Testo unico in materia di commercio)”, pubblicata nel Burl n. 52 del 27 dicembre 2012, parte II.
Nel cartello devono essere riportati i prezzi praticati prima della vendita di liquidazione, i prezzi che si intendono praticare durante la vendita stessa e il ribasso espresso in percentuale.
Deve, inoltre, essere evidenziata in modo chiaro la separazione delle merci offerte in saldo da quelle vendute alle condizioni ordinarie.
Si richiama l’attenzione sull’articolo 114 della l.r. n.1/2007 e s.m.i., relativamente all’esposizione dei prezzi, di cui qui di seguito sono riportati gli aspetti più rilevanti:
  • ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Sono esclusi i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico;
  • in relazione a determinate tipologie di esercizi, nel caso di prodotti d’arte e di antiquariato nonché di oreficeria, si ritiene rispettato l’obbligo di pubblicità del prezzo mediante modalità idonee allo scopo anche tramite l’utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall’interno dell’esercizio e non dall’esterno;
  • nel periodo necessario all’allestimento dell’esposizione è consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico per un tempo massimo non superiore a due giorni;
  • quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso prezzo è sufficiente l’uso di un unico cartello; negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.