Legge di Bilancio 2020 e Decreto Milleproroghe – disposizioni in materia fiscale

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2020 e del Decreto Milleproroghe sono state introdotte alcune novità in materia fiscale che interessano le aziende operanti nel settore turismo.

 

IMU e sua deducibilità

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50%. Viene reinserita la graduazione della deducibilità, fino ad arrivare al 100% a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

periodo d’imposta dichiarazione dei redditi deducibilità
2019 2020 50%
2020 2021 60%
2021 2022 60%
2022 2023 100%

A decorrere dal 2020, vengono inoltre unificate le vigenti imposte IMU e TASI. La disciplina della nuova IMU rimane invariata, fatta eccezione per le aliquote che incorporano quelle previste per la TASI.

 

Rifinanziamento della Nuova Sabatini

Si dispone un rifinanziamento di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025 della cd. Nuova Sabatini. Si tratta di una misura volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

 

Credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali

Viene prorogato anche per il 2020 il credito di imposta (introdotto dal decreto-legge “crescita” n. 34 del 2019) nella misura del 30% delle spese sostenute per la partecipazione di piccole e medie imprese a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia e all’estero, fino ad un massimo di 60.000 euro.

 

Buoni pasto

Viene aumentato da 7 a 8 euro il limite fino al quale l’importo dei cosiddetti “buoni pasto”, se resi in forma elettronica, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Si riduce invece da 5,29 a 4 euro il limite di non tassabilità per i buoni pasto non elettronici.

 

Regime forfettario

Viene soppresso il regime fiscale agevolato facoltativo per ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, originariamente previsto a partire dal 2020 con l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 20%. Si conferma invece la disposizione, già in vigore, che consente alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi annui non superiori a 65.000 euro di applicare il c.d. “regime forfettario” che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali, IRAP ed IVA fissata in misura pari al 15%. Sono però introdotti ulteriori requisiti e limiti per l’accesso al regime forfettario. In particolare, sono esclusi i soggetti che nell’anno precedente hanno sostenuto spese per lavoro accessorio, collaborazioni, lavoro dipendente e assimilati superiore a 20.000 euro, o hanno realizzato redditi di lavoro dipendente e assimilato superiore a 30.000 euro. Si introduce inoltre un sistema di premialità per incentivare chi emette esclusivamente fatture elettroniche.

 

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

Viene istituito un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, per gli esercenti con ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro. E’ stata soppressa la norma che prevedeva l’applicazione di sanzioni per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito, a decorrere dal 1° luglio 2020.

 

Modifiche al regime dell’utilizzo del contante 

Viene modificato il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022. Si rammenta, che rimane in vigore la specifica deroga applicabile agli operatori del settore del turismo, i cui operatori possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 10.000 euro in contanti, utilizzando un’apposita procedura.

 

Proroga termini per adeguamento prevenzione incendi strutture ricettive 

La disposizione differisce al 30 giugno 2022 – previa presentazione della SCIA parziale entro il 31 dicembre 2020 – il termine per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 Ottobre 2018.

 

Informatizzazione INAIL

Viene istituita la banca dati digitale relativa alle verifiche degli impianti elettrici, gestita dall ?INAIL, che consente la diffusione delle tecnologie digitali tra imprese e P.A., rendendo completamente informatizzato il processo di trasmissione dati delle suddette verifiche dalle imprese all’INAIL. La disposizione prevede che gli organismi privati, incaricati della verifica dal datore di lavoro, versino ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica. Per garantire l’uniformità dei versamenti,da parte degli organismi privati ad INAIL, sarà adottato un tariffario unico nazionale, come già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento, degli apparecchi a pressione e per la revisione degli autoveicoli.