Coronavirus – decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 marzo 2020 – cancellazioni per sopravvenuta impossibilità

Di seguito riportiamo la circolare di Federalberhi:

Oggetto: coronavirus – decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 marzo 2020 – cancellazioni per sopravvenuta impossibilità – rimborsi a mezzo voucher.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione odierna, ha adottato un decreto-legge recante misure urgenti volte a sostenere le imprese, i lavoratori e le famiglie che devono affrontare la situazione di emergenza connessa al diffondersi del virus Covid-19.

Il decreto-legge prevede, tra l’altro, che le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, relative al rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, siano applicabili anche ai contratti di soggiorno.

Con tale disposizione – inserita nel decreto su richiesta di Federalberghi – si consente alle strutture ricettive, nel caso in cui un cliente annulli la prenotazione di un soggiorno invocando l’impossibilità sopravvenuta determinata dall’epidemia Covid-19 e dai provvedimenti alla stessa correlati, di procedere, in luogo del rimborso del corrispettivo versato, all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Si ricorda che l’articolo 28 del decreto-legge n. 9 (cfr. nostra circolare n. 54 del 2020), stabilisce che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del Codice civile, e per quanto di specifico interesse, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione nei seguenti casi:

  1. a) per i soggiorni di soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, relativamente al medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
  2. b) per i soggiorni di soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento da aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri;
  3. c) per i soggiorni di soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
  4. d) per i soggiorni di soggetti con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
  5. e) per i soggiorni di soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; in questa ipotesi occorre attestare la programmata partecipazione ad una delle suddette manifestazioni, iniziative o eventi;

I soggetti che si trovano in una delle condizioni sopra elencate, devono pertanto comunicare alla struttura ricettiva il ricorrere di una situazione di impossibilità sopravvenuta, entro 30 giorni decorrenti:

  • dalla cessazione delle situazioni di impedimento di cui alle precedenti lettere da a) a d);
  • dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui alla lettera e).

La struttura ricettiva, entro 15 giorni dalla comunicazione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. Le disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui il soggiorno sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio.

Il comma 6 del citato articolo 28 specifica altresì, anche in relazione alle ipotesi di cancellazione delle gite scolastiche, nel periodo di vigenza del divieto (al momento, sono sospese fino al 3 aprile 2020), che il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

 

ATTENZIONE:

La circostanza che la facoltà di optare tra l’emissione del voucher ed il rimborso delle somme sia rimessa in capo al titolare della struttura ricettiva costituisce un’ulteriore conferma della mancanza di fondamento delle iniziative adottate recentemente da alcuni portali, che si sono intromessi unilateralmente nel rapporto tra la struttura ricettiva e il cliente, arrogandosi il diritto di procedere d’ufficio alla restituzione delle somme versate dal cliente, per poi addebitarle alla struttura ricettiva.

In considerazione di quanto sopra, suggeriamo di invitare con la massima urgenza le aziende a considerare la possibilità di bloccare l’autorizzazione all’addebito in conto corrente delle commissioni addebitate dai portali (e a chiedere al proprio istituto bancario il rimborso degli importi eventualmente addebitati nei giorni scorsi).

Suggeriamo altresì di invitare le aziende che optino per tale soluzione ad inviare una comunicazione ai portali, eventualmente utilizzando la relativa extranet, per informare che “alla luce delle condizioni straordinarie connesse al diffondersi del virus Covid-19 e dell’impatto che le stesse hanno determinato sulla nostra struttura, ci vediamo costretti a sospendere l’autorizzazione all’addebito in conto corrente, anche in considerazione di quanto previsto dai provvedimenti che sono stati adottati sull’argomento”.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Dr. Alessandro Massimo Nucara)